Pensioni
Consulenza per tutte le pratiche pensionistiche, ricostituzioni e ricongiunzioni ed eredità. Inoltre, presso la nostra sede, è possibile iscriversi al sindacato ed avere sconti vantaggiosi sulle pratiche.
Pensioni
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia viene concessa, dopo aver cessato l’attività lavorativa, ai lavoratori che compiono una determinata età, ai quali è richiesto il raggiungimento di un requisito contributivo meno gravoso rispetto a quello previsto per la pensione anticipata. Spetta con almeno 20 anni di contributi e con 67 anni di età, indipendentemente dal sesso, insistintamente per tutti gli iscritti a tutte le gestioni previdenziali che hanno cessato l’attività lavorativa dipendente.
I lavoratori del settore privato con invalidità all’80% o non vedenti o con requisito contributivo ridotto continuano a ottenere la pensione di vecchiaia all’età prevista dalle vecchie norme (56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini).
I lavoratori che hanno svolto lavori usuranti e gravosi possono andare in pensione con almeno 30 anni di contributi e 66 anni e 7 mesi di età.
Scarica Documentazione >>>Pensione anticipata
La pensione anticipata è la prestazione a cui hanno diritto i lavoratori, in possesso di una determinata anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito anagrafico, dopo aver cessato ogni attività di lavoro subordinato.
Dal 30 gennaio 2019 la pensione anticipata decorre dopo 3 mesi dal raggiungimento del requisito.
Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne, 42 e 10 mesi se uomini
Scarica Documentazione >>>Pensione anticipata quota 100
E’ una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge.
Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Possono richiederla i soggetti in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Scarica Documentazione >>>Certificazione Ecocert (estratto conto certificativo)
L’Ecocert è una certificazione dell’estratto conto contributivo da parte dell’Inps, da effettuare in prossimità della domanda di pensione.
Scarica Documentazione >>>Assegno sociale
L’assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Il pagamento dell’assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
L’importo dell’assegno è pari a 458,00 euro per 13 mensilità. Per il 2019 il limite di reddito è pari a 5.954,00 euro annui e 11.908,00 euro, se il soggetto è coniugato.
L’assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L’assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno.
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all’estero.
I requisiti richiesti sono: 67 anni di età, stato di bisogno economico, cittadinanza italiana, residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni in Italia.
Scarica Documentazione >>>Ape sociale
Prevede un‘indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età. L’indennità è corrisposta fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata. Si tratta di una misura sperimentale, prorogata anche per il 2020. Spetta per i soggetti che:
– si trovano in stato di disoccupazione e siano in possesso di 30 anni di contributi;
– assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave e siano in possesso di 30 anni di contributi;
– hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e siano in possesso di 30 anni di contributi;
– sono lavoratori dipendenti, in possesso di 36 anni di contributi e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 attività cd. gravose.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.
Scarica Documentazione >>>Ricostituzioni
Ricostituzioni/Supplementi
I contributi non presi in considerazione al momento della liquidazione della pensione – sia effettivi che figurativi– relativi a periodi precedenti alla decorrenza della pensione, possono determinare un ricalcolo della pensione stessa che avviene, su domanda dell’interessato, tramite la ricostituzione. Il ricalcolo dell’importo ha effetto a partire dalla decorrenza della pensione e dà diritto al massimo a 5 anni di arretrati.
Ricostituzione reddituale per quattordicesima: è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno. Spetta ai pensionati di almeno 64 anni di età e con un reddito complessivo di 9.894 euro singolo e di 13.192 euro se coniugato.
Dopo il pensionamento, molti preferiscono continuare a lavorare. I contributi, sia effettivi che figurativi, versati durante l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento, possono dare diritto, su richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione.
Il supplemento di pensione, è l’importo che si somma a quanto già percepito come pensione e può essere richiesto: dopo almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione oppure per una sola volta, dopo soltanto 2 anni dalla data di decorrenza della pensione.
Scarica Documentazione >>>Revisioni/Conferme Assegno ordinario di Invalidità (AOI)
I titolari di assegno ordinario di invalidità possono richiedere, su domanda, la revisione sanitaria della loro prestazione o la conferma triennale prevista dalla normativa vigente.
Scarica Documentazione >>>Trasformazione AOI
Al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Scarica Documentazione >>>Variazione ufficio pagatore
Il pensionato può modificare in ogni momento le coordinate per l’accredito della pensione (Istituto bancario, Poste Italiane SpA, sportello estero).
Occorre utilizzare i modulo AP03 o AP04 precompilati con i dati che devono essere compilati dal nuovo ufficio pagatore e far apporre timbro e firma del funzionario.
Scarica Documentazione >>>
Trattamento di Famiglia
E’ una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei titolari di pensione che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Eredità
Ratei maturati e non riscossi
Le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità.
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (ad esempio tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.
La misura, a seconda che si tratti di gestione pubblica o privata spetta al coniuge superstite, o in mancanza del coniuge ai figli viventi, ed in mancanza di coniuge e figli agli altri eredi legittimi o testamentari.
Nel caso del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità, l’INPS è autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse.
Pertanto, solo in caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite oppure dal figlio minore l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa. In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile.
Tuttavia, in presenza di specifica domanda di ratei maturati e non riscossi presentata prima della liquidazione d’ufficio da uno qualsiasi degli eredi legittimi o testamentari presentata, il pagamento d’ufficio viene bloccato e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta con la ripartizione a ognuno della propria quota spettante.
Si precisa che il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la reversibilità è il solo coniuge superstite o il figlio minore e non nei casi di compresenza.
Scarica Documentazione >>>Pensione di reversibilità
La pensione di reversibilità spetta ai familiari di un lavoratore o pensionato deceduto, iscritto in una delle gestioni previdenziali Inps. Si ha diritto alla pensione di reversibilità se il soggetto, al momento del decesso, era titolare di una pensione diretta o aveva 15 anni di contributi accreditati in tutta la vita lavorativa o aveva 5 anni di contributi accreditati, di cui 3 negli ultimi 5 anni.
La pensione di reversibilità può spettare al coniuge e figli minori (se maggiorenni, devono essere studenti o inabili), agli uniti civilmente, ai genitori in assenza di coniuge e figli aventi diritto, fratelli o sorelle inabili al lavoro, non titolari di pensione, a carico del lavoratore o del pensionato deceduto, in assenza di genitori.
La pensione di reversibilità si calcola in base a una percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore, in relazione al rapporto di parentela con la persona deceduta:
– al coniuge spetta il 60%
– al figlio unico superstite, minore, studente o inabile spetta il 70%
– a ciascun figlio, se ne ha diritto anche il coniuge, spetta il 20%
– a ciascun figlio, se il coniuge non ne ha diritto, spetta il 40%
– a genitori o fratelli e sorelle, spetta il 15% per ciascuno.
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