Invalidità e Disabilità
Pratiche assistenziali per richiedere l’invalidità civile ed il riconoscimento dell’handicap legge 104, permessi familiari disabili, indennità di accompagnamento.
Invalidità civile
Disciplinata dalla Legge 118/1971, art.2 ed individuata come “Difficoltà a svolgere funzioni tipiche della vita quotidiana a causa di minorazioni sia fisiche che psichiche”.
Le categorie che possono accedere alla protezione dell’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%) determinato in base alla tabella:
– fino al 33% (nessun riconoscimento);
– dal 46% (iscrizione nelle Liste speciali per collocamento mirato);
– dal 33% al 73% (assistenza sanitaria ed agevolazioni fiscali);
– dal 66% (esenzione ticket sanitario);
– dal 74% al 100% (prestazioni economiche)
Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto. In caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche sono:
– pensione di inabilità (invalidi totali);
– indennità di frequenza (minori invalidi);
– assegno mensile (invalidi parziali);
– indennità di accompagnamento
Scarica Documentazione >>>Assegno ordinario di invalidità (AOI)
L’assegno ordinario di invalidità spetta in presenza di riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 (dal 67% al 99%), qualora si possiedano almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquennio.
La percezione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa: vi sono però dei limiti di cumulo tra l’assegno ed il reddito. In particolare, la normativa prevede una riduzione:
– 25% se il reddito totale supera 4 volte il trattamento minimo;
– 50% se il reddito totale supera 5 volte il trattamentom minimo
Quando l’assegno d’invalidità è trasformato in pensione di vecchiaia, diviene pienamente cumulabile con tali redditi; inoltre, cadono tutti i limiti al cumulo dei redditi in presenza di almeno 40 anni di contributi.
Scarica Documentazione >>>Handicap grave L.104/92 art.3, comma 3
Handicap e disabilità sono disciplinate dalla legge 104/1992 e sono collegate tra loro. Per disabilità si intende la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale non solo lavorativo.
L‘handicap è la conseguenza della disabilità. Il suo riconoscimento non da diritto a prestazioni economiche, ma permette di usufruire di agevolazioni come i permessi ed i congedi straordinari.
Viceversa, l’invalidità civile riconosciuta permette prestazioni economiche come la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza, l’indennità di accompagnamento.
Legge 104: le agevolazioni fiscali per i diversamenti abili e i loro familiari (Handicap grave L.104/92 art. 3, comma 3)
La normativa tributaria riconosce, alle persone con disabilità ed ai loro familiari, agevolazioni fiscali in diversi ambiti: detrazioni per figli a carico, agevolazioni sui veicoli, detrazioni per le spese mediche, sanitarie ed i mezzi di ausilio, detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche.
Scarica Documentazione >>>Indennità mensile di frequenza
Ai fini dell’inserimento scolastico e sociale, l’INPS riconosce un‘indennità di frequenza, erogata a domanda, ai cittadini minori di 18 anni ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Scarica Documentazione >>>Pensione di inabilità
INPS riconosce la pensione di inabilità ai soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Occorono anche requisiti contributivi come 5 anni di contributi di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio.
La pensione d’inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, dipendente, parasubordinata o autonoma.
Scarica Documentazione >>>Indennità di accompagnamento
L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti (modulo AP70), il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per il 2019 l’importo dell’indennità è di 517,84 euro.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.
A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’INPS.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta Postale Online.
Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70.
Scarica Documentazione >>>Assegno mensile di assistenza
L’ assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale, a prescindere dai contributi, concessa agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Il sussidio è compatibile sia con l’attività lavorativa che con la disoccupazione, ma è incompatibile con qualsiasi pensione diretta d’invalidità, e con tutte le prestazioni pensionistiche d’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, comprese le rendite Inail.
Pur essendo compatibile con l’attività lavorativa, vi sono dei limiti di reddito da rispettare: l’assegno spetta sino ad un reddito massimo di 4.906,72 euro; la misura mensile è di 285,66 euro per 13 mensilità.
Scarica Documentazione >>>Permessi Legge 104/1992
I permessi consentiti dall’utilizzo della legge 104 sono rivolti sia ai soggetti che prestano funzioni di caregiver sia agli stessi soggetti disabili che lavorano.
Permessi retribuiti
Chi gode dei benefici della legge 104 può ottenere ore o giorni di permesso retribuito. Per quanto riguarda i lavoratori disabili, questo tempo è quantificato in 2 ore al giorno e in 3 giorni, che possono essere consecutivi o suddivisi nel mese. La cadenza può comunque essere modificata dal lavoratore per il mese successivo, presentando le variazioni nell’apposita domanda.
I permessi retribuiti spettano anche ai caregiver (i familiari che si occupano di assistere e di curare il parente affetto da disabilità grave). Per un disabile, è permesso un solo referente, che sarò chiamato a dare comunicazione all’Inps. Solo nel caso in cui il soggetto disabile sia un figlio, esso potrà avere alternativamente i suoi genitori.
I permessi retribuiti spettano ai genitori, a chi si trova in una situazione di unione civile o convivenza di fatto, familiari fino al 2°grado, oppure fino al 3° grado in caso di soggetti che vivono con la persona disabile siano over 65 o siano essi anche in situazione di disabilità. Possono averne diritto i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Congedo straordinario e parentale
I lavoratori che assistono un familiare affetto da disabilità grave potrà usufruire di un congedo retribuito della durata massima di 2 anni durante l’arco di tutta la vita lavorativa. Requisito indispensabile è la convivenza con il soggetto disabile di cui si è referente. Si può presentare domanda per il congedo straordinario tramite autocertificazione, con allegato l’attestazione medica che certifica la grave disabilità. Tale richiesta dovrà essere presentata al proprio dirigente o amministrazione; nel caso di dipendente privato, la domanda dovrà essere inoltrata all’Inps.
Inoltre, se il figlio disabile è minore di 12 anni, può fruire del prolungamento del congedo parentale sino ad un massimo di 3 anni.
Scarica Documentazione >>>Collocamento mirato
Hanno diritto al collocamento mirato tutti i disabili con perentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.
Sono tenuti all’assunzione obbligatoria tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze minimo 15 persone.
La legge riconosce il diritto al collocamento mirato dei disabili, ovvero alla congruenza tra capacità e competenze possedute e posto di lavoro. A questo scopo sono stati istituiti servizi per l’impiego mirati che, insieme ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio redigono e conservano le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all’avviamento al lavoro.
I datori di lavoro che devono adempiere all’obbligo di assunzione presentano richieste che vengono incrociate con le liste di dicoccupati depositate presso i Centri per l’impiego.
Ai disabili assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
Scarica Documentazione >>>Servizi Online
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