Assegno di Inclusione
l’ASSEGNO DI INCLUSIONE è una misura politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.
Come funziona l’Assegno di Inclusione?
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A chi è rivolto
L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
Come funziona
Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente ADI, del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all’esito positivo dell’istruttoria.
In fase di prima applicazione, per le sole domande presentate entro gennaio e che presentino il Patto di attivazione digitale (PAD) sottoscritto entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, ferma restando la necessità dell’esito positivo dell’istruttoria.
Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi è prevista, sempre, la sospensione di un mese.
L’importo spettante per l’integrazione del reddito familiare può essere suddiviso, a richiesta, in fase di presentazione della domanda o anche successivamente, per ciascuno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.
Come si presenta la domanda?
La domanda per l’Assegno di Inclusione può essere presentata presso la nostra sede Caf-Ultra. L’INPS ti contatterà via email o sms verso la fine del mese successivo a quello della presentazione della domanda, per comunicarti se la richiesta è stata accolta.
Dopo qualche giorno Poste Italiane ti darà l’appuntamento per ritirare la carta prepagata, carica dell’importo del benificio spettante.
L’ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant’anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Requisiti
Per ottenere l’Assegno di Inclusione occorre possedere alcuni requisiti, puoi fare domanda se:
- L’ISEEdel tuo nucleo familiare è minore di 9.360 euro.
- Sei un cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo. Hai avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni.
- Hai un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.
- Nessun componente del nucleo familiare è intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. (eccetto agevolazioni per disabilità).
- Sei un cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo. Hai avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni.
- Hai un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) e in caso di eventuali disabilità (5.000 euro in più)
- Hai un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa.
Attenzione!
Obblighi di comunicazione
L’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, con conseguenti eventuali rideterminazioni dell’importo del benefico o di decadenza dallo stesso per superamento dei valori soglia.
Pertanto, il richiedente o i componenti del nucleo di ADI devono comunicare all’INPS eventuali rapporti di lavoro già in essere all’atto della domanda (tramite il modello ADI-Com ridotto) non già rilevata nell’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni variazione delle condizioni occupazionali in corso di erogazione della misura (tramite il modello ADI-Com esteso).
Puoi rivolgerti al Caf anche per il modello di variazione dei requisiti (Adi-com ridotto e Adi-com esteso).
Quando si perde il diritto?
Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati, a causa della mancata convocazione da parte dei servizi competenti, l’erogazione del beneficio è sospesa. In caso di mancata presentazione alle convocazioni o sottoscrizione del patto di servizio personalizzato su richiesta dei servizi competenti, senza giustificato motivo, il beneficio economico decade.
Sottoscrizione di un patto per l’inclusione. I beneficiari dell’ADI, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione.
Sanzioni
Nei casi in cui l’Inps dovesse accertare che il cittadino ha dichiarato informazioni false è prevista la revoca e la restituzione del beneficio. Oltre alle sanzioni, la normativa prevede anche la reclusione:
- da 1 a 3 anni di reclusione se non si comunicano le variazioni del reddito o del patrimonio immobiliare, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione.
- da 2 a 6 anni di reclusione se al fine di ottenere indebitamente il beneficio si rendono o si utilizzano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero vengano omesse informazioni dovute;
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