Le principali novità fiscali 730/2020:
- Dichiarazione dei redditi ampliata agli eredi per i soggetti deceduti
- Familiari a carico
- Detrazione Comparto Sicurezza e Difesa
- Nuove detrazioni – per ricariche e pace contributiva
- Bonus sport
- Scheda per l’8 per mille
- Canone di locazione per studenti universitari fuori sede
1. Dichiarazione presentata dall’erede
Per la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 entro ila data ordinaria di presentazione del modello 730 (quest’anno prorogata al 30 settembre), gli eredi possono utilizzare il modello 730 purché il contribuente deceduto avesse i requisiti per utilizzare il modello 730. Per le persone decedute successivamente alla data di presentazione del modello 730, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2019 può essere presentata esclusivamente con il Modello REDDITI PF. Ed Attenzione, per il soggetto deceduto non è possibile richiedere la dichiarazione precompilata.
1.2 Termini di versamento da parte degli eredi
Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.
2. Familiari a carico: Detrazione figli
Per i figli con età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4.000 € da intendersi al lordo degli oneri deducibili. Quindi un figlio è “fiscalmente a carico di altri” se possiede un reddito inferiore o uguale a 2.840,51 € con età oltre i 24 anni,e se possiede un’età inferiore a 24 anni e un reddito inferiore o uguale a 4.000 €.
3. Detrazione Comparto Sicurezza e Difesa
Al personale della Polizia e delle Forze Armate, titolari di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 €, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio una riduzione sull’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Per la misura della riduzione e delle modalità applicative bisogna attendere l’emanazione del decreto.
Il DCPM ha stabilito che, qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda relativa alle retribuzioni, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dall’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2019 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata quali emolumenti arretrati.
4. Detrazione per riscatto periodi assicurativi – Pace contributiva –
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ed alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati per massimo di 5 anni, anche non continuativi.
La facoltà di riscatto è esercitata a domanda dell’assicurato, o dei suoi superstiti, o dei suoi parenti affini entro il secondo grado. L’onere è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 % con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. La detrazione, pari al 50 %, spetta sull’ammontare effettivamente nel corso dell’anno 2019 ed è calcolata sull’intero importo non essendo previsto alcun limite massimo.
Il versamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 €, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinati per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, non è possibile beneficiare della relativa detrazione.
5. Bonus Sport
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche, spetta un credito d’imposta in misura pari al 65 % delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 % del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Per ulteriori informazioni si rimanda al seguente link: http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-bonus/presentazione/
6. L’otto per mille
Dal 2020 la scelta per l’ 8 per mille allo STATO è possibile scegliere tra cinque diverse detrazioni:
- Codice 1: Fame nel mondo;
- Codice 2: Calamità;
- Codice 3: Edilizia scolastica;
- Codice 4: Assistenza ai rifugiati;
- Codice 5: Beni culturali
7. Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
In merito della distanza chilometrica fra il comune di residenza dello studente e il comune ove ha sede l’università, si deve considerare quella più breve in relazione a ciascuna tipologia di tragitto. La documentazione che occorre per portare in detrazione il canone di locazione è:
- Copia contratto del canone registrato, o contratto di ospitalità o assegnazione in godimento
- Quietanze di pagamento
- Attestazione di iscrizione/frequenza ad un corso universitario
- Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta che sono rispettati i requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione (DISTANZA)